Vai al menù principale Vai al menù secondario Vai ai contenuti Vai a fondo pagina
Istituto d'Istruzione Superiore "Alberti" di Bormio (SO)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ALBERTI"
Via Monte Confinale, 10 - 23032 Bormio (SO) - Tel 0342 901373 - 0342 905334
E-mail: SOIS002006@istruzione.it - PEC: SOIS002006@pec.istruzione.it
Istituto d'Istruzione Superiore "Alberti" di Bormio (SO)
Istituto d'Istruzione Superiore "Alberti" di Bormio (SO)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"ALBERTI"
Informazioni ambientali

Art. 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali:

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

L’istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: il proprietario è l'Ente Locale ed esso si occupa di tutti gli obblighi ambientali.

La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio.

 



Visualizzazioni: 13003Sottocategoria pubblica

 Feed RSS

Novembre 2023
LMMGVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Contenuti

In primo piano

HTML5+CSS3
Copyright © 2007/2022 by www.massimolenzi.com - Credits
Utenti connessi: 2142
N. visitatori: 8509322